Art. 11.
(Contratti a progetto).

      1. I soggetti di cui all'articolo 1 della presente legge possono essere assunti, per un periodo massimo di sei mesi, con contratto di lavoro a progetto di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), numero 3), della legge 14 febbraio 2003, n. 30.
      2. Al datore di lavoro, qualora al termine del contratto di cui al comma 1 assuma il lavoratore con contratto a tempo indeterminato, è attribuito un credito d'imposta ai sensi dell'articolo 63 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, fissato nella misura di 300 euro. In alternativa, il datore di lavoro può versare i contributi previdenziali richiesti dalle norme vigenti nella misura di un terzo di quelli dovuti per un periodo massimo di cinque anni.